Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali. |
Deleghe al Governo per la modifica delle normative in materia di redditi di capitale, di riscossione, di accertamento, di catasto dei fabbricati e di imposta di registro, per l'introduzione di detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'abitazione principale, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali. Norme concernenti la gestione di crediti e beni derivanti dalle attività di giustizia. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma generale del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati, al fine di rinnovare l'attuale sistema estimativo del catasto stesso, basato sulla distinzione in categorie e classi, e per favorire il progressivo miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità, nonché il recupero dell'evasione ed elusione nel settore immobiliare, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma generale del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati, al fine di rinnovare l'attuale sistema estimativo del catasto stesso, basato sulla distinzione in categorie e classi, e per favorire il progressivo miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità, nonché il recupero dell'evasione ed elusione nel settore immobiliare, nel rispetto dei princìpi della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, e dei seguenti princìpi e criteri direttivi: | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) determinazione degli estimi catastali su base patrimoniale attraverso: |
a) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) segmentazione territoriale e funzionale del mercato immobiliare; | |||||||||||||||||||||||||||||||
2) metodi di valutazione matematico-statistici; | |||||||||||||||||||||||||||||||
3) utilizzo del parametro «metro quadrato di superficie», quale unità di consistenza cui riferire gli estimi catastali per le unità immobiliari a destinazione ordinaria; | |||||||||||||||||||||||||||||||
4) definizione delle modalità e dei termini di aggiornamento del sistema di valutazione; | |||||||||||||||||||||||||||||||
b) derivazione dalla base patrimoniale di cui alla lettera a) di una base reddituale, attraverso l'applicazione di saggi di redditività; |
b) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) ridefinizione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, nelle loro specifiche competenze con particolare riguardo alla deflazione del contenzioso; |
c) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||
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d) articolazione del processo riformatore attraverso la definizione del ruolo dei comuni e dell'Agenzia del territorio nel rispetto dei princìpi sottesi alle funzioni decentrate, assicurando, a livello nazionale, l'uniformità e la qualità dei processi nonché il loro coordinamento e monitoraggio; | d) articolazione del processo riformatore attraverso la definizione del ruolo dei comuni e dell'Agenzia del territorio nel rispetto dei princìpi sottesi alle funzioni decentrate, assicurando, a livello nazionale, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché l'omogeneità dei valori e dei redditi tra comuni e all'interno dei comuni; | ||||||||||||||||||||||||||||||
e) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione per portare a conoscenza degli intestatari catastali i nuovi estimi, in aggiunta all'affissione all'albo pretorio, da individuare anche in deroga alle modalità previste dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342; |
e) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||
f) introduzione di meccanismi volti ad assicurare una sostanziale invarianza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati. |
f) identica; | ||||||||||||||||||||||||||||||
g) previsione, successivamente alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di una franchigia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sostitutiva delle agevolazioni vigenti, per esentare, anche gradualmente, i primi 150 metri quadrati di superficie;
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica, con effetti a decorrere dall'anno 2008, della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
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