TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

Deleghe al Governo per la modifica delle normative in materia di redditi di capitale, di riscossione, di accertamento, di catasto dei fabbricati e di imposta di registro, per l'introduzione di detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'abitazione principale, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali. Norme concernenti la gestione di crediti e beni derivanti dalle attività di giustizia.

Art. 4.
(Delega per la riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati).

Art. 5.
(Delega per la riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma generale del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati, al fine di rinnovare l'attuale sistema estimativo del catasto stesso, basato sulla distinzione in categorie e classi, e per favorire il progressivo miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità, nonché il recupero dell'evasione ed elusione nel settore immobiliare, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma generale del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati, al fine di rinnovare l'attuale sistema estimativo del catasto stesso, basato sulla distinzione in categorie e classi, e per favorire il progressivo miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità, nonché il recupero dell'evasione ed elusione nel settore immobiliare, nel rispetto dei princìpi della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) determinazione degli estimi catastali su base patrimoniale attraverso:

          a) identica;

              1) segmentazione territoriale e funzionale del mercato immobiliare;

              2) metodi di valutazione matematico-statistici;

              3) utilizzo del parametro «metro quadrato di superficie», quale unità di consistenza cui riferire gli estimi catastali per le unità immobiliari a destinazione ordinaria;

              4) definizione delle modalità e dei termini di aggiornamento del sistema di valutazione;

          b) derivazione dalla base patrimoniale di cui alla lettera a) di una base reddituale, attraverso l'applicazione di saggi di redditività;

          b) identica;

          c) ridefinizione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, nelle loro specifiche competenze con particolare riguardo alla deflazione del contenzioso;

          c) identica;


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          d) articolazione del processo riformatore attraverso la definizione del ruolo dei comuni e dell'Agenzia del territorio nel rispetto dei princìpi sottesi alle funzioni decentrate, assicurando, a livello nazionale, l'uniformità e la qualità dei processi nonché il loro coordinamento e monitoraggio;           d) articolazione del processo riformatore attraverso la definizione del ruolo dei comuni e dell'Agenzia del territorio nel rispetto dei princìpi sottesi alle funzioni decentrate, assicurando, a livello nazionale, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché l'omogeneità dei valori e dei redditi tra comuni e all'interno dei comuni;

          e) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione per portare a conoscenza degli intestatari catastali i nuovi estimi, in aggiunta all'affissione all'albo pretorio, da individuare anche in deroga alle modalità previste dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

          e) identica;

          f) introduzione di meccanismi volti ad assicurare una sostanziale invarianza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati.

          f) identica;

 

          g) previsione, successivamente alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di una franchigia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sostitutiva delle agevolazioni vigenti, per esentare, anche gradualmente, i primi 150 metri quadrati di superficie;

            h) ricognizione, riordinamento e abrogazione delle norme vigenti sul sistema catastale in coerenza con la riforma del sistema estimativo dei fabbricati di cui al presente articolo.
 

Art. 6.
(Deleghe in materia di agevolazioni ai fini dell'ICI e dell'IRPEF per l'abitazione principale e in materia di imposta di registro).
 

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica, con effetti a decorrere dall'anno 2008, della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta sul reddito delle persone


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  fisiche (IRPEF), nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) previsione, fino alla completa realizzazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui all'articolo 5, di una detrazione complessiva, ai fini dell'ICI, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non inferiore a 290 euro;
            b) previsione dell'esenzione dall'ICI per i fabbricati di proprietà pubblica che risultino non locati in quanto privi dei requisiti di agibilità, a fronte della presentazione da parte degli enti gestori della dichiarazione di inizio dei lavori finalizzati al recupero dell'immobile e alla sua reimmissione nel mercato dell'offerta pubblica di alloggi; previsione di un termine massimo per il riconoscimento dell'esenzione commisurato alla tipologia degli interventi necessari;
            c) previsione della compensazione a favore dei comuni, anche mediante incremento della compartecipazione ai tributi erariali, previo accordo con gli enti locali, per far fronte alle minori entrate derivanti dalle detrazioni e dall'esenzione di cui alle lettere a) e b);
            d) previsione, ai fini dell'IRPEF, di un meccanismo di detrazioni a favore dei conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale, in possesso di regolare contratto registrato, tenuto conto delle diverse situazioni reddituali;
            e) previsione di misure destinate ai conduttori di cui alla lettera d) che risultino incapienti e che non possano per ciò stesso usufruire della detrazione ai fini dell'IRPEF.
 

      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) inserimento delle ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 del codice di

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  procedura civile tra gli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;
            b) previsione dell'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei contratti, delle scritture e delle quietanze per i quali risultasse omessa la registrazione.